Gli Organi Collegiali
Organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Le competenze del Collegio dei Docenti sono definite dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)” e dalle disposizioni del CCNL. In particolare, è l’articolo 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 a fissare norme e funzionamento del “Collegio dei docenti”.
Autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo
Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa e dell’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo:
- ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico; in particolare, cura la programmazione dell’azione educativa;
- formula proposte al dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto;
- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia;
- provvede all’ adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alla scelta dei sussidi didattici;
- adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, le iniziative di sperimentazione;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto;
- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto;
- elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;
- identifica, con delibera, le funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa.
Presidenza
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza, da uno dei Collaboratori appositamente delegato.
Il dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del collegio dei docenti e svolge le seguenti funzioni:
- Formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;
- Riconosce il diritto d’intervento ad ogni docente ed ha la facoltà di togliere la parola;
- Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Chiude la discussione al termine degli interventi;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
- Scioglie la seduta, esauriti i punti all’odg.;
- Sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l’ordinato svolgimento.
Dipartimenti
Il collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.
La composizione dei dipartimenti è deliberata all’inizio di ciascun anno scolastico nell’ambito del PTOF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.
I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.
Validità della seduta
Il Presidente, all’inizio di ogni seduta verifica il numero legale per la validità della seduta del Collegio che è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione.
Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti.
Convocazione
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, di norma, secondo il calendario definito nel Piano delle Attività.
Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei Componenti. In casi di particolare gravità o urgenza il D.S ha facoltà di convocare il Collegio in via straordinaria a brevissima scadenza.
Il carattere di urgenza deve essere adeguatamente motivato in sede di seduta.
Ordine del giorno
La comunicazione dell’o.d.g. deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso.
In casi particolari, e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l’o.d.g. può essere integrato.
Discussione /dibattito
La discussione di ogni punto all’o.d.g. è aperta da una breve presentazione del Presidente che illustra, anche con l’eventuale supporto di uno o più docenti da lui incaricati, l’argomento oggetto di delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al collegio di esprimersi. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il presidente apre il dibattito, consentendo ai docenti che ne fanno richiesta di intervenire sull’argomento oggetto di discussione.
Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione e apre le operazioni di voto.
Una volta chiuso il dibattito, non è più consentito ai docenti di intervenire sull’argomento.
Nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.
Votazione
Chiusa la discussione, il presidente mette a votazione la proposta di delibera.
Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.
Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle previste dalla normativa vigente per le elezioni dei componenti del Comitato di Valutazione e per la designazione delle Funzioni Strumentali del POF, nel caso siano presenti più candidature per la stessa funzione strumentale. A tal fine il Presidente costituisce un seggio per le operazioni di voto, formato da tre docenti. Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti.
In caso di parità in una votazione palese, ai fini dell’approvazione prevale il voto del Presidente.
In caso di votazione di due o più proposte in contrapposizione, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a votazioni successive nelle quali si votano in contrapposizione le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l’altra. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato e chiude il punto all’o.d.g..
I punti trattati e votati non possono essere riammessi alla discussione.
Deliberazione
La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.
Le delibere del collegio dei docenti sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti individuali previsti dalla normativa vigente.
Sospensione/Aggiornamento della seduta
Nel caso di protrarsi della durata delle sedute per più di 30 minuti dall’orario previsto nella convocazione, il Collegio, a maggioranza dei presenti, su proposta del Presidente, ha facoltà di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni.
In tal caso non è possibile integrare il precedente odg.
In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all’odg. sui quali il collegio dei docenti abbia espresso una delibera prima dell’aggiornamento dei lavori.
Verbale
Il D.S. individua tra i suoi collaboratori il segretario verbalizzante con il compito di redigere i verbali delle riunioni. In caso di assenza del segretario il D.S. nomina un suo sostituto.
Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto, su apposito registro a pagine numerate conservato dal Dirigente Scolastico, un processo verbale a cura del docente verbalizzante designato dal Presidente della seduta.
I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne faccia parte.
Il dirigente scolastico è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali. Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal collegio costituiscono atti esecutivi definitivi.
Pubblicato: 16 Settembre 2023 - Revisione: 17 Settembre 2023